Disciplina del lavoro intermittente
La disciplina del contratto di lavoro intermittente (che può essere anche “a termine”, in senso a-tecnico) è contenuta negli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; quella del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato negli articoli da 19 a 29 del medesimo decreto. Dal momento che nessuna delle due discipline è richiamata dall’altra, si può affermare che – nel caso del contratto di lavoro “a chiamata” – non debba essere rispettato il numero massimo di 4 proroghe, il cd. stop & go, la durata massima di 24 mesi per un solo rapporto o per la somma di più contratti, e così via. Poiché la norma sul contratto intermittente nulla dispone quanto alle proroghe, per evitare rischi inutili, è bene procedere a un “rinnovo”, ossia alla stipula di un nuovo contratto di lavoro intermittente, fermo il rispetto dei divieti di cui all’art. 14 del citato D.Lgs. n. 81/2015.