Collaboratore saltuario in agricoltura
Circa gli obblighi assicurativi INAIL relativamente a collaboratori familiari impiegati occasionalmente nel settore dell'agricoltura, nella Lettera circolare 5 agosto 2013 il Ministero del lavoro ha ricordato che tali obblighi sono notoriamente più stringenti rispetto a quelli previdenziali. In buona sostanza gli obblighi assicurativi sussistono, prescindendo dal settore in cui opera il collaboratore, ogniqualvolta la prestazione sia "ricorrente" e non meramente "accidentale". Anche in questo caso è stato individuato (dal Ministero d’intesa con l’Inail) un parametro oggettivo tale per cui si considera meramente "accidentale" una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative. Ricorrendo la “accidentalità” della prestazione, non sussistono obblighi assicurativi presso l’Inail. Il parametro oggettivo delle 720 ore/annue o 90 giornale, citato dal gentile lettore, è invece il parametro che identifica il collaboratore familiare occasionale ai fini previdenziali (che, come sopra accennato, presenta caratteri più elastici rispetto al parametro strettamente assicurativo). Un lavoro prestato per 90 giornate all’anno, come riferito nel quesito, supera ampiamente il parametro delle 10 giornate annue e fa scattare l’obbligo assicurativo. Circa l’ultimo quesito è sempre nella facoltà del datore di lavoro stipulare una polizza assicurativa privata nei confronti del lavoratore.