Cig covid e contratto a termine
L’Inps ha chiarito nella circ. n. 115/2020 che possono fruire dei periodi di Cig introdotti dal D.L. n. 104/2020 esclusivamente i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020, data a decorrere dalla quale si applicano le nuove misure. Inoltre, si ritiene tuttora applicabile anche l’art. 19-bis, D.L. n. 18/2020 il quale consente, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Si ritiene, di conseguenza, qualora il lavoratore era in forza al 13 luglio 2020 che lo stesso possa essere inserito nella domanda di Cigo.