Lavoratore a chiamata e ammortizzatore sociale
La spettanza del diritto alla cassa integrazione per i lavoratori con contratto intermittente senza indennità di disponibilità, e, quindi, senza obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, è disciplinata dalla circolare Inps N.41/2006, che distingue due diverse ipotesi: • se il lavoratore risponde alla chiamata, prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali, essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la retribuzione persa in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro, può essere integrata; • se, al contrario, la causa di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si è verificata prima che il lavoratore sia stato chiamato, o prima che abbia risposto alla chiamata, in questo caso non vi è retribuzione persa da integrare. Si ricorda che la circolare Inps n. 47/2020 alla lettera F, relativamente al trattamento di cassa integrazione in deroga per i lavoratori intermittenti afferma: “l’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in esame è riconosciuto ai sensi della circolare Inps n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti”. La media mensile dei 12 mesi precedenti all’evento integrabile rappresenta quindi il limite massimo, ma, perché il lavoratore abbia il diritto alla cassa integrazione, deve aver concretamente subito, come già detto, la “perdita della retribuzione”.