Cigo e contributi previdenza complementare
Secondo l’art.8,c. 2 del D.lgs. 252/2005 “il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti è stabilito in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del Tfr”. Pertanto, fino a quando il lavoratore, posto in cassa integrazione, percepisce una retribuzione utile per il calcolo del TFR, ha diritto a beneficiare del contributo contrattuale a carico dell’azienda. I CCNL, in generale, stabiliscono che la maturazione dell’accantonamento (così come per i ratei di 13a e di 14a, ferie, permessi retribuiti ecc.) spetti qualora, in un mese, siano stati lavorati e retribuiti almeno 15 giorni (calcolando il mese come da calendario). Quindi, se la riduzione/sospensione riguarda oltre il 50% della prestazione lavorativa mensile, quel mese “non conta” ai fini dell’accantonamento del TFR e, conseguentemente, non compete il contributo contrattuale a carico dell’azienda.