L'esperto rispondeContrattazione

Esonero contributivo per mantenimento dell'apprendista

di Josef Tschoell

La domanda

Volevo chiedervi se è confermato ed è strutturale e quindi vale anche per il 2020 e prossimi anni l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo il limite di importo di 3.000 euro su base annua, nei casi di prosecuzione, dal 2018, di un contratto di apprendistato professionalizzante purché il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione (art. 1, co. 106, legge 27.12.2017, n. 205), considerati i dubbi mossi da circolare inps 57/2020.

L’esonero contributivo per la prosecuzione dei contratti di apprendistato previsto dall’art. 1, comma 106, L. n. 205/2017 è strutturale perché riferito ai giovani con un’età inferiore a 30 anni. La citata circolare n. 57/2020 dell’Inps non è riferita a questo caso di esonero, ma alle modifiche apportate dalla legge finanziaria per l’anno 2020 all’art. 1, comma 102, della L. n. 205/2017 (soggetti con età fino a 35 anni).

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