Divieto di licenziamento operaio edile
L’art. 12, D.L. n. 137/2020 dispone un blocco totale dei licenziamenti per motivo oggettivo fino al 31.01.2021 e senza condizionarlo alla fruizione della Cig. Si ritiene che la chiusura del rapporto di lavoro per coloro che sono stati assunti per il cantiere nel settore edile sia da annoverare tra le ipotesi di giustificato motivo oggettivo (in tal senso anche Cass. nn. 2364/1989 e 3567/1986) e rientra, dunque, nel blocco dei licenziamenti disposto dal Governo nei vari provvedimenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021. Si ritiene che il lavoratore possa essere posto in Cassa integrazione per Covid-19 perché le 18 settimane di Cig del Decreto Agosto e le ulteriori sei settimane del D.L. n. 137/2020 coprono senza interruzione il periodo fino al 26 dicembre 2020. La legge finanziaria prorogherà il periodo di Cig per Covid-19 di ulteriori 12 settimane.