di Baltolu Manuela

La domanda

In riferimento agliassegni familiari vi chiedo se l'importo degli stessi può essere anticipato dall'azienda (trattasi di azienda artigiana) che ha fatto richiesta cassa integrazione.

La circolare Inps N.88/2020, ha sancito che il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare opera con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Il pagamento degli assegni nucleo familiare segue il pagamento dell’ammortizzatore sociale: se l’azienda anticipa il trattamento, anticiperà anche gli Anf, conguagliando successivamente nel mod. Uniemens; se, invece, si opta per il pagamento diretto da parte dell’Inps dell’ammortizzatore, gli Anf relativi ai periodi di cassa integrazione verranno pagati dall’ente sulla base dei dati inseriti nel Mod. SR41. Nulla, ad oggi, è stato invece regolamentato relativamente agli Anf durante l’utilizzo di assegno covid gestito dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 27 del citato D.Lgs. 148/15, i c.d. fondi “alternativi”, tra cui il fondo FSBA, in cui confluiscono le aziende artigiane. Nel sito web del fondo vi è apposita faq, alla quale si risponde che, per la spettanza degli Anf, la questione è “in fase di verifica con l’Inps”. Pertanto, per anticipare comunque gli Anf al lavoratore, è assolutamente necessario un intervento chiarificatore in merito.

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