L'esperto rispondeRapporti di lavoro

La costituzione di un’impresa familiare fra conviventi

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

La legge 76/2016 ha regolamentato le unioni civili e le convivenze di fatto ed ha introdotto nel codice civile l’articolo 230 ter che prevede la costituzione di una impresa familiare fra conviventi. Alla luce di ciò, con quale documento è possibile attestare l’ufficialità della convivenza ai fini della costituzione di una impresa familiare ? Inoltre, per lo svolgimento di una attività di carattere commerciale o artigianale, il convivente di fatto non è obbligato all’iscrizione previdenziale Inps artigiani/commercianti ? In caso affermativo, solo la quota di reddito imputata al titolare verrebbe assoggettata a Inps ?

La legge 76/2016 ha introdotto una regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto, definendo le prime come una specifica formazione sociale a rilevanza costituzionale (artt. 2 e 3 della Costituzione) costituite da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, le seconde come una unione stabile tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi e di assistenza reciproca. Mentre per l’unione civile la legge dispone una completa equiparazione con il rapporto di coniugio, la nuova normativa non adotta la medesima equiparazione per i conviventi di fatto, pur estendendo ad essi alcune espresse tutele riservate al coniuge. Ne segue che, sotto il profilo previdenziale, alle unioni civili si estende la regola secondo cui la assicurazione previdenziale prevista per il titolare artigiano o commerciante si estende al coniuge in qualità di familiare coadiuvante. Non si estende invece al convivente di fatto il quale, non essendo - come si è detto – equiparato al coniuge, neanche possiede lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare. Discorso analogo vale per la impresa familiare. Mentre al soggetto unito civilmente si applicano, in quanto equiparato al coniuge, tutti i diritti ed obblighi previsti dalle norme civilistiche in materia di impresa familiare (articoli 230 e ss.) analoga applicazione non interessa il convivente di fatto. Infatti nonostante il nuovo articolo 230-ter attribuisca a quest’ultimo, ove presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, tale disposizione non può essere letta come una equiparazione allo status di familiare. La situazione patrimoniale tra conviventi di fatto, infine, viene solitamente regolata con appositi contratti di convivenza, redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©