Formazione 4.0 lavoratore svantaggiato
La L.160/2019, all’art. 1, c. da 210 a 217, ha modificato e integrato quanto disposto dall’art. 1, c. da 46 a 56, della L.205/2017; in particolare, tra le varie novità, ha introdotto l’aumento al 60% del credito d’imposta per le spese di formazione del personale, sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui la formazione venga erogata ai c.d. soggetti svantaggiati, così come definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017. La normativa nulla specifica relativamente al momento in cui debba avvenire la rilevazione del requisito in capo al lavoratore. Di getto, viene logico pensare che il requisito della mancanza di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi debba sussistere al momento dell’assunzione, in quanto, diversamente, sarebbero penalizzati i lavoratori in forza da almeno 6 mesi; per gli altri requisiti invece, quali ad esempio età e titolo di studio, si potrebbe ragionevolmente considerare come momento di verifica anche la data in cui materialmente ha avuto inizio l’erogazione della formazione. È pertanto assolutamente necessario ed urgente un chiarimento in merito da parte dei vari ministeri, Lavoro e Politiche Sociali, Economia e Finanze, Sviluppo Economico.