Quarantena e malattia Covid
L’art. 26, D.L. n. 18/2020 dispone che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. L’Inps nel citato msg. n. 3871/2020 ha chiarito che ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore. Si ritiene, di conseguenza, che i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati per la particolare ipotesi di quarantena nella misura dell'importo equivalente a quello dell'indennità di malattia e sulla base degli stessi calcoli, dovendo verificare se la contrattazione collettiva prevede un’integrazione retributiva a carico del datore di lavoro e in quale misura. Dunque, anche i costi per l’azienda sono quelli della malattia ordinaria.