L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Richiesta Naspi per dimissioni dopo aborto

di osef Tschoell

La domanda

Si chiede parere sulla possibilità di richiedere la Naspi a favore di una donna dipendente che ha subito un aborto oltre i 180 giorni calcolati dalla data presunta del parto (data presunta del parto meno 300 giorni, più 180 giorni). Tale evento, essendo equiparabile dal punto di vista economico e normativo ad una maternità, potrebbe permettere l’ottenimento della Naspi a seguito di dimissioni in sede protetta? In caso affermativo, entro quanto tempo la dipendente dovrebbe presentare le sue dimissioni, utili all'ottenimento della prestazione, normalmente previste fino ad un anno di vita del bambino?

Il caso prospettato nel quesito non è stato, finora, espressamente affrontato dalla prassi ministeriale o Inps. Tuttavia il Ministero del lavoro ha chiarito nella nota 51/2009 che i casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta successivamente al 180° giorno dall'inizio della gestazione equivalgono al parto e che il divieto di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001 (sui lavori gravosi) permane anche nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza. Di conseguenza appare corretto ritenere che le dimissioni della lavoratrice siano da convalidare dall’INL e che in questo caso spetti la Naspi alla lavoratrice. E’ alquanto incerto il termine entro il quale dimettersi per avere diritto alla Naspi, ma se l’interruzione è considerata parto e considerando le disposizioni che mirano a tutelare in primis la lavoratrice in questa situazione (in linea con l’indirizzo interpretativo del Ministero del lavoro), dovrebbe valere quello più ampio di un anno dalla data dell’interruzione della gravidanza.

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