Trasferimento dipendenti
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda comporta quella che in gergo viene definita “retrocessione aziendale”, che configura nei fatti la medesima situazione creatasi al momento della stipula del contratto di affitto, con il capovolgimento dei soggetti: il cedente originario diviene cessionario, in quanto procede a riprendere in carico il personale precedentemente ceduto, il cessionario originario diviene cedente, in quanto cede il personale alla scadenza dell’affitto. “rientrano nella fattispecie del trasferimento d'azienda tutti quei casi in cui, restando inalterate le strutture e l'unità organica dell'azienda, ne venga mutato il solo titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato per trasferire” (Cass. 23 luglio 2002, n. 10761) Si applica pertanto il medesimo art. 2112 c.c., considerando che deve mantenersi la continuità dell’attività, condizione che si può verificare allorquando il nuovo cessionario (che in origine era il cedente), riprenda in carico anche i beni in funzione dell’attività di cui gli stessi sono strumento, restando immutata l’organizzazione dei beni aziendali e dando seguito allo svolgimento della medesima attività (Cass. civ. Sez. lav. 21 maggio 2002 n. 7458). Pertanto, si ritiene che detta operazione possa essere trattata alla stregua di un normale affitto di ramo d’azienda, ottemperando alle varie comunicazioni Vs. gli enti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro (Inps, Inail, eventualmente Cassa Edile), invio del Mod. Vardatori al M.L., esame e consultazione sindacale in caso di azienda oltre i 15 lavoratori, ma anche in tutti quei casi ove sia necessario e opportuno intervenire in tal senso a tutela di tutte le parti coinvolte, ad esempio, banalmente, per armonizzare gli aspetti retributivi.