CIG e residenza estera del lavoratore
La interpretazione dell'INPS sembra voler fare riferimento ad una circolare del Ministero del Lavoro (8/2020), interpretata nel senso che le Regioni possano concedere la CIG in deroga solo ad Unità Produttive (e lavoratori) site nella Regione (articolo 22 del decreto legge 18/2020). Ad esempio nelle FAQ pubblicate dalla Regione Toscana (aggiornate ad ottobre 2020) si afferma che, con riferimento a lavoratori assunti in Italia e successivamente distaccati all'estero, “Per ottenere la prestazione le aziende devono quindi far rientrare il personale in Italia ed associarlo alla matricola principale, individuando l'unità produttiva dislocata sul territorio regionale”. A parere di chi scrive queste interpretazioni confliggono con i principi di coordinamento della sicurezza sociale applicabili nella Ue (883/2004/CE e succ. modd.) i quali garantiscono, tra l'altro, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato (esportabilità delle prestazioni). Per una risposta più puntuale, tuttavia, sarebbe necessario conoscere le motivazioni alla base del diniego dell'INPS.