Esonero giovani
Per quanto riguarda l'esonero giovani la norma (art. 1, co. 114, L. n. 205/2017) prevede che lo stesso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. L'Inps ha chiarito nella circ. n. 57/2020 i casi di compatibilità e cumulabilità (con gli incentivi che assumono natura economica), ma non sembra che vi rientri l'esonero contributivo dell'art. 6, D.L. n. 104/2020. L'art. 6, co. 3, D.L. n. 104/2020 prevede, invece, espressamente che l'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. L'Inps ha poi chiarito nella circ. n. 133/2020 che l'agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale e la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta. Di conseguenza, si potrà utilizzare per i primi sei mesi l'esonero del decreto agosto e poi l'esonero giovani.