Contratto a termine fino a 12 giorni
La questione è molto più complessa di quello che si possa pensare. Infatti, l'art. 19, co. 4, dispone che, con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Tuttavia, l'art. 21, co. 01, dispone che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, co. 1. Il problema è quindi se una successiva assunzione di breve durata (per esempio di 10 giorni dopo un primo rapporto fino a 12 giorni) richieda o meno l'indicazione della causale e, quindi, l'uso della forma scritta anche per il contratto in sé. La questione non è mai stata chiarita dal Ministero o dalla giurisprudenza, per cui si consiglia la massima prudenza. In ogni caso, sempre l'art. 19, co. 4, prevede che l'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al co. 1 in base alle quali è stipulato. Appare, dunque, corretto dover inserire in caso di rinnovo anche la causale.