L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Mancata assunzione e risarcimento del danno

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro di una proposta di assunzione accettata dal lavoratore, oltre al rimedio esperibile ex art. 2932 c.c. il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno e se sì quale parametri bisogna utilizzare per la sua determinazione e quantificazione ?

L'“impegno di assunzione” è una scrittura privata con la quale il datore di lavoro, unilateralmente, ovvero il datore di lavoro ed il lavoratore, contestualmente, si impegnano a dar vita ad un rapporto di lavoro. Nel primo caso siamo in presenza di una proposta irrevocabile (articolo 1331 codice civile) in base alla quale quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione (il datore proponente) e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno (il lavoratore opzionario), la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329 del codice civile. Quindi è sufficiente che il lavoratore accetti la proposta perché il contratto sia perfezionato. Nel secondo caso siamo in presenza di un contratto preliminare o, come è stato definito in giurisprudenza (Cass 11597/1999) un “contratto di lavoro subordinato ad efficacia differita”. Nell'un caso (dopo la accettazione del lavoratore opzionario) o nell'altro, il datore di lavoro è tenuto ad onorare l'impegno ed a formalizzare l'assunzione consegnando la lettera di assunzione al lavoratore e procedendo agli altri adempimenti amministrativi (comunicazioni al centro per l'impiego ec.). In caso di rifiuto da parte del datore il lavoratore può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ., una sentenza che sostanzialmente produce i medesimi effetti che avrebbe prodotto la formalizzazione del contratto. Quanto alla quantificazione del danno, per consolidato orientamento giurisprudenziale (ad es. Cass SSUU 8787/2017) si fa riferimento alle retribuzioni che il lavoratore ha perduto in conseguenza della mancata assunzione dal momento in cui quest'ultima avrebbe dovuto essere perfezionata. Più in particolare: “il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale […]. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa (cd. aliunde aliunde perceptum)" (Cass 7858/2008).

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