Cassa integrazione Covid
L'art. 11, D.Lgs. n. 148/2015 prevede come causali per l'accesso al trattamento di integrazione salariale i seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. Invece, la Cig per Covid-19 è sostanzialmente concessa per le difficoltà incontrate dalle aziende in seguito alla crisi di mercato e dalle restrizioni imposte dalle autorità statali e regionali. Eventi comunque non imputabili ai datori di lavoro o ai lavoratori. Non appare, dunque, corretto sospendere il lavoratore (autista, il quale ha perso la patente di guida per violazioni del codice della strada) e richiedere l'integrazione salariale.