Congedo parentale "a ore" docenti
La fruizione oraria del congedo parentale è disciplinata dell'art.32 del D.Lgs.151/2001, al comma 1-bis introdotto dal c.339, art.1 della L.228/2012, e al comma 1-ter introdotto dall'art. 12 del D.Lgs.80/2015,che recita: “in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.” L'indicazione del 50% dell'orario medio giornaliero appare perentoria, non essendo formalmente prevista la possiblità di fruizione in misura inferiore a tale limite. Ma, se il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi di lavoro con la cura della prole, tale rigidità risulta del tutto inadeguata a perseguire la sua ratio. Inoltre, nel comparto scuola il principio di continuità didattica e unicità di insegnamento devono essere garantiti. La lavoratrice potrebbe “combinare” le diverse modalità di gestione del congedo previste: giornate o mesi di congedo potrebbero alternarsi a periodi di permesso orario. Tuttavia, al fine di evitare una fruizione che possa indurre disfunzioni nell'erogazione del servizio pubblico, si ritiene possibile addivenire ad un accordo in tal senso con il dirigente scolastico.