L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Superamento del comporto e “blocco” licenziamento

di Alberto Bosco

La domanda

Il licenziamento individuale per raggiungimento del periodo di comporto (dipendente in malattia dal 29/06/2020 ad oggi) è possibile in presenza di un divieto dei licenziamenti, ad oggi prorogato fino 30/06/2021? la ditta in questione ha 18 dipendenti e attualmente non è in CIG, ma ha fatto CIG nel 2020.

Anche se la questione non convince appieno tutti gli esperti, deve ritenersi che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non rientri nella nozione di giustificato motivo oggettivo, e che quindi sia possibile anche in pendenza delle norme del cd. “blocco” introdotte in relazione alla diffusione del virus Covid-19. A favore di tale interpretazione evidenziamo quanto segue: a) le norme sono differenti: articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604per il GMO; invece, articolo 2110 del codice civile per il periodo di comporto; b) l'articolo 7, co. 6, della legge n. 604/1966, che disciplina la speciale procedura per il licenziamento per GMO presso l'ITL stabilisce espressamente che essa non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'art. 2110 cod. civ.; c) infine, le sezioni unite della Cassazione, nella sentenza 22 maggio 2018, n. 12568, hanno precisato che “quella in esame è un'autonoma fattispecie di licenziamento … che ritiene tale recesso assimilabile a uno per giustificato motivo oggettivo anziché per motivi disciplinari: si tratta d'una mera "assimilazione" (e non "identificazione") …”. L'unica verifica da compiere riguarda il fatto che non vi siano stati periodi di malattia imputabili al datore di lavoro per violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza.

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