L'esperto rispondeRapporti di lavoro

La maternità in caso di cessazione dell’appalto

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

La dipendente in maternità di un’azienda che ha perso l’appalto, deve essere assunta dalla ditta subentrante pur essendo in maternità o deve terminare il periodo di maternità con la cedente?

I diritti dei lavoratori in materia di successione negli appalti normalmente sono specificamente disciplinati dalla contrattazione collettiva (cd. clausole sociali). In mancanza di quest'ultima, ovvero in assenza di una specifica clausola dell'appalto, non sussiste un obbligo da parte della subentrante di assumere il lavoratore, mantenendo i diritti da questi già maturati (come accade nel trasferimento di azienda, ex articolo 2112 c.c.). Infatti l'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 espressamente dispone che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. “Il passaggio dei dipendenti dal precedente appaltatore al nuovo subentrato nell'appalto medesimo (in assenza, giova ribadire, di contestuale trasferimento di non trascurabili strutture materiali organizzate o, almeno, di know how e/o di altri caratteri idonei a conferire autonoma capacità operativa a maestranze stabilmente coordinate e organizzate tra loro) non è automatico né forma oggetto di diritto acquisito in capo ai lavoratori del vecchio appaltatore, non esistendo alcuna norma di legge che lo stabilisca. E se tale passaggio di personale non è automatico, ciò vuol dire che necessita pur sempre di apposite concordi dichiarazioni di volontà (contestuali o collegate) delle imprese e/o della stazione appaltante.” (Cass. 24972/2016). In ogni caso la norma conferma la diversità dei rapporti lavorativi instaurati all'esito del passaggio del lavoratore da un appalto all'altro e lascia inalterate le obbligazioni sorte nei singoli rapporti. Nel caso della lavoratrice in maternità vige ad esempio il divieto di licenziamento durante il periodo legale (dall'inizio della gravidanza al compimento di un anno di età del bambino), ad eccezione di talune ipotesi derogatorie quali la cessazione della attività aziendale (art. 54 co. 2 lett. B) del dlgs 151/2001). In proposito deve escludersi che la perdita dell'appalto possa essere qualificata alla stregua di "cessazione dell'attività dell'azienda" cui la lavoratrice è addetta, né essa può essere equiparata alla cessazione di un ramo di attività o di un reparto autonomo dell'azienda (Cass. 1897/1982).

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