Dimissioni e trattenute stipendio
Purtroppo il quesito non specifica quale tipologia di credito è vantato ancora dal datore di lavoro. Normalmente possono essere effettuate trattenute sulla retribuzione solamente se sono direttamente collegate al rapporto di lavoro oppure disciplinate dalla contrattazione collettiva. Alla retribuzione non è applicabile l'art. 2704 del codice civile sulla responsabilità patrimoniale perché l'art. 36 della Costituzione assegna alla stessa la funzione di mezzo di sostentamento al lavoratore e alla sua famiglia. In questo contesto si inserisce anche l'art. 545 codice di procedura civile, il quale disciplina i crediti impignorabili e i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.