L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Imposizione periodo di ferie

di Gallo Mario

La domanda

Si chiede se il datore di lavoro può imporre, per prudenza, un periodo di ferie al proprio dipendente che sia un "secondo contatto" di soggetto positivo al COVID19 in forza di apposita disposizione inserita nel protocollo di sicurezza aziendale per il contenimento dell'epidemia da Covidi19 ?

Nel rispondere al quesito posto dal gentile lettore occorre preliminarmente osservare che l'istituto delle ferie è regolato da molteplici disposizioni imperative, anche di rilievo costituzionale, finalizzate alla tutela della persona, della personalità e della dignità del lavoratore; in particolare, l'art. 36, c.3, Cost., stabilisce che “Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”, riconoscendo, quindi, il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite. Tale diritto è caratterizzato, per altro, anche dall'irrinunciabilità; infatti, la ratio di tale norma è quella assicurare al lavoratore la fruizione del periodo di ferie al fine consentire essenzialmente il necessario recupero delle energie psico–fisiche. Inoltre, occorre anche tener presente che l'art.2109 cod. civ. stabilisce che il prestatore di lavoro “Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. Di tale norma emerge, quindi, che le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall'imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, mentre ai contratti collettivi di lavoro è rimessa la determinazione della durata; tali principi fondamentali non sono stati derogati dall'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, che disciplina attualmente diversi altri profili dell'istituto. Il riconoscimento del diritto alle ferie è finalizato, pertanto, alla tutela della salute del lavoratore; infatti, la sua violazione costituisce, da parte del datore di lavoro, anche inadempimento dell'obbligazione di sicurezza nascente dall'art.2087 cod. civ. oltre che dei doveri di cui al D.Lgs. n.81/2008. In particolare, va osservato che l'art.2087 cod. civ. stabilisce che l'imprenditore è tenuto (rectius, è obbligato) ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Pertanto, la giurisprudenza ha ritenuto che la fruizione delle ferie è direttamente collegata alla prevenzione del danno alla salute del lavoratore ( ). Posto ciò, va osservato che tale orientamento si rileva anche nella normativa emanata a seguito dell'emergenza da SARS-COV-2; infatti, da ultimo, l'art. 30, c.1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nel definire il quadro generale delle misure finalizzate al contrasto della diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro, prevede espressamente alla lett. b) che “siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”. Per altro occorre anche considerare che tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art.4 dello stesso decreto in base al quale “Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”. Di conseguenza i datori di lavoro in questa fase emergenziale nel definire i propri Protocolli aziendali di sicurezza anti-contagio sono tenuti a osservare anche quanto previsto specificamente dai sopra citati Protocolli siglati dalle parti sociali che, va precisato, hanno natura di accordi collettivi; in particolare, si fa osservare che il richiamato Protocollo condiviso dalle parti sociali del 24 aprile 2020, prevede al p.8 una serie di misure organizzative e stabilisce di “utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione” e in subordine i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. Di conseguenza considerato che, come accennato, da un lato le ferie costituiscono in questa fase eccezionale a maggior ragione una misura di sicurezza e che, dall'altro, il datore di lavoro è tenuto a garantire l'integrità psico-fisica di tutti i lavoratori anche dal rischio di contagio – quindi sia di quello interessato dal contatto, sia degli altri lavoratori presenti in azienda – secondo quanto prevede l'art.2087 cod. civ. e il D.Lgs. n.81/2008, la previsione nel Protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio del periodo di ferie nel caso prospettato appare compatibile con il richiamato quadro normativo, in quanto sembrano sussistenti ragioni di carattere oggettivo derivanti dall'obbligo di protezione che grava sul datore di lavoro. Per altro si fa anche osservare che siffatta misura andrà sottoposta, comunque, al Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, a cui com'è noto partecipano anche le rappresentanze sindacali aziendali e gli RLS, secondo quanto stabilisce il p.13 del già citato Protocollo condiviso dalle parti sociali 24 aprile 2020 e gli altri Protocolli condivisi di cui all'art.4 del D.P.C.M. 2 marzo 2021.

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