L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trasferta e rimborsi spesa

di Salvatore Servidio

La domanda

In base all'art. 51 TUIR comma 5 non concorrono alla formazione del reddito le trasferte fuori dal comune di lavoro sino all'importo di 46 e qualche euro e fino a qua tutto ok, poi mi dice ancora che non concorrono alla formazione del reddito le spese anche non documentate fino ad un importo giornaliero di 15,49 euro. la mia domanda è questa: posso inserirli entrambe in busta queste voci e non concorrono alla formazione del reddito o sto sbagliando?

Si premette che vi sono differenze sul rimborso spese trasferta di cu all'at. 51, comma 5, del TUIR, anche sulla base del metodo adottato: forfettario, a piè di lista (cioè con documentazione dettagliata da parte del lavoratore), o misto. Va sottolineato che l'impresa deve operare la scelta del metodo di rimborso per l'intera trasferta, previo accordo con le Organizzazioni sindacali. Nel caso di prestazione dell'attività lavorativa al di fuori del territorio comunale, il TUIR prevede dunque tre sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: il sistema forfettario, il sistema analitico, ed il sistema misto. Al riguardo, l'Amministrazione finanziria ha chiarito (v. Circolare n. 326/E/1997, par. 2.4.1) che la nuova disciplina rende quasi irrilevante la scelta tra il sistema di rimborso misto e quello analitico, in quanto una volta rimborsate le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, possono essere corrisposte, in esenzione da imposte, soltanto lire 30.000 (euro 15,49 al giorno) da attribuire o quale indennità (quindi, prescindendo dal sostenimento di altre spese) o quali ulteriori spese, anche non documentabili, ma comunque analiticamente attestate dal dipendente. E' opportuno tuttavia precisare che la scelta per uno dei sistemi esposti va fatta con riferimento all'intera trasferta. Pertanto non é consentito, si aggiunge nella medesima Circolare, nell'ambito di una stessa trasferta adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro. Tale assuto è stato confermato di recente dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta a Consulenza giuridica n. 5/2019, in cui riporta dei chiari esempi esplicativi. Aggiungasi che con il rimborso forfettario, si può escludere dall'imponibile del dipendente un massimo di 46,48 euro al giorno per trasferte all'interno del territorio italiano e fino a 77,47 euro per trasferte estere. Queste cifre sono completamente deducibili senza alcun limite ma, a differenza di quelli a pié di lista, non sono scalabili ai fini IRAP. Nel caso il rimborso pattuito fosse maggiore delle cifre massime, la differenza diventerà imponibile ai fini IRPEF. I dipendenti non sono quindi tenuti a giustificare le spese e nemmeno a compilare una nota spese. I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre restano assoggettati a tassazione tutti i rimborsi di spesa, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all'indennità di trasferta. In conclusione, sulla scorta della citata documentazione, ritengo che al quesito si debba dare soluzione negativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©