L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Quanto scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Alla luce del Dlgs 81/2008 e della circolare 30/2008, chiedo delucidazioni in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso specifico di impiego di personale "in nero" nelle micro-imprese. In particolare si chiedono i seguenti chiarimenti: 1- Possibilità di essere sottratti dall'applicazione del provvedimento di sospensione nel caso in cui, al momento dell'ispezione, l'azienda sia composta dal titolare, da un dipendente ed un lavoratore "in nero". 2- Eventuali misure di impugnazione contro tale provvedimento oltre i 30 giorni previsti per ricorrere in giudizio e prima di procedere con il saldo della sanzione.

L'istituto della sospensione dell'attività aziendale è previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 e può scattare ove gli organi ispettivi riscontrino impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro oppure gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza. Nella direttiva del Ministero del lavoro 18 settembre 2008 è stato precisato che per quanto concerne la percentuale di lavoratori “in nero”, si ritiene che nella micro-impresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato non siano di regola sussistenti i requisiti essenziali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 idonei a sfociare in un provvedimento di sospensione. Quindi nel caso specifico (microimpresa con un solo lavoratore “in nero”) non sembrerebbe applicabile il provvedimento di sospensione. Avverso il provvedimento può essere richiesto, senza limiti di tempo, l'annullamento in autotutela (il relativo potere è esercitato dal Dirigente dell'Ispettorato territoriale del lavoro territorialmente competente). Oltre i 30 giorni disponibili per esercitare il ricorso in sede amministrativa, è possibile, nei 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento, ricorrere avanti al TAR competente per territorio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©