L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Il calcolo del fringe benefit auto a uso promiscuo

di Salvatore Servidio

La domanda

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i veicoli immatricolati fino al 30.6.2020 e assegnati dopo il 30.6.2020, il fringe benefit va calcolato in base al valore normale di cui all'art. 9, TUIR e non secondo le Tariffe ACI. Inoltre il benefit deve essere individuato sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili al fine di evitare che l'intero «valore normale» di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente". Come è possibile quantificare tale benefit nel caso in cui la macchina fosse stata acquistata dall'azienda?

Le auto aziendali ad uso promiscuo concesse ai dipendenti dal 1° luglio 2020 sono soggette alle nuove disposizioni previste dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633, legge n. 160/2019) in materia di tassazione dei veicoli aziendali. La norma ha lo scopo di incentivare l'acquisto di auto ecologiche, al fine di ridurre le emissioni di Co2. Nel caso di auto, assegnata al dipendente dopo il 1° luglio 2020 ed immatricolata prima di tale data, non essendo prevista la valorizzazione del benefit con il criterio forfetario (in quanto viene meno il requisito dell'immatricolazione dopo il 1° luglio 2020 per poter applicare la nuova normativa), l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 46/E/2020, afferma che “il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro” (l'uso promiscuo deve essere provato mediante idonea documentazione, quale, ad esempio una clausola del contratto di lavoro (Circolare n. 48/1998) oppure una lettera di assegnazione. Ciò è richiesto anche allo scopo di evitare comportamenti elusivi posti in essere al solo fine di fruire della deduzione al 70% (anziché al 20%) prevista per i veicoli che vengono dati in uso promiscuo al dipendente ). Pertanto, a fronte di quanto sostenuto, sarà necessario determinare il valore del benefit nel seguente modo: - calcolare prima il valore normale per l'uso privato dell'auto. Per la determinazione di tale valore, l'art. 51, comma 3, TUIR, secondo cui i compensi in natura sono valorizzati con il criterio del valore normale , rinvia all'art. 9 TUIR (ad esempio, sarà necessario individuare il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza, oppure fare riferimento ai listini e alle tariffe del fornitore dei beni e servizi); - sottrarre dal valore normale l'utilizzo effettuato nell'interesse del datore di lavoro. Per la determinazione della parte relativa all'uso aziendale, l'Agenzia non ha fornito precisazioni sulle modalità di calcolo, ma nella risoluzione n. 74/E/2017 fa riferimento a costi determinati “sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili”. Sul punto non risultano ancora forniti chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si ricorda altresì che per il datore di lavoro, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare ex articolo 164, comma 1, lettera b-bis, del TUIR e non sono previsti limiti alla deducibilità del 70% dei costi sostenuti. Tuttavia, va segnalato che la deduzione del 70% dei costi è subordinata alla circostanza che l'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte del dipendente o collaboratore avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta e quindi per r la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro (almeno 184 giorni). Ai fini in esame, non è necessario che l'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo e che il veicolo sia stato utilizzato da un solo lavoratore. Qualora l'impresa detenga i veicoli a titolo di proprietà, si applicano due limiti: 1) il limite percentuale di deducibilità del 20%, 2) il limite sul costo di acquisto che varia a seconda del tipo di veicolo ed è pari a: • euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan; • euro 4.131,66 per i motocicli; • euro 2.065, 83 per i ciclomotori. Il costo di acquisto rilevante per verificare il superamento del suddetto limite è il costo del veicolo comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione quali, ad esempio, l'IVA indetraibile e la tassa di immatricolazione.

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