L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Detrazioni d'imposta per borsa di studio

di Salvatore Servidio

La domanda

Nel novembre del 2020 un'azienda ha istituito un bando, con l'erogazione di una borsa di studio per la progettazione di alcuni complementi di arredo e diretto agli studenti di una specifica università. Al termine dei 4 mesi concessi vengono esaminati i progetti ed ai primi classificati viene erogato un premio per fini di studio. Questi premi, quale reddito assimilato al lavoro dipendente danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente? Se si rapportate a quanti giorni?

In materia di borse di studio, la normativa tributaria prevede un generale criterio di imponibilità ai fini Irpef: le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio (o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale), se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c), TUIR). La condizione che il legislatore pone per l'assimilazione consiste, dunque, nell'assenza di un rapporto di lavoro dipendente tra beneficiario e soggetto erogante. In caso contrario, infatti, le predette somme si cumulerebbero con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente. Pertanto, è necessario che in capo al beneficiario della borsa non sussista alcun obbligo di effettuare una prestazione di lavoro subordinato e che l'attività lavorativa eventualmente prevista sia funzionale esclusivamente alla formazione. La nozione di borsa di studio rilevante ai fini tributari è stata precisata dall'Amministrazione finanziaria, secondo cui “per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.” (v. Circolare n. 326 del 1997, paragrafo 5.4). Ai redditi derivanti dall'erogazione di borse di studio si applicano, oltre alle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, TUIR), anche le detrazioni di imposta per lavoro dipendente, rapportate al periodo di studio nell'anno e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo del percettore (art. 13, comma 1, TUIR). Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'Agenzia ritiene che le somme corrisposte a titolo di beneficio economico siano riconducibili alla disciplina dettata per le borse di studio e gli assegni (art.50, comma 1, lett. c), TUIR), pertanto da assoggettare a ritenuta d'acconto in quanto assimilate ai redditi di lavoro dipendente (v. anche Risoluzione n. 109/E/2009). Di conseguenza, gli incentivi in questione usufruiscono delle detrazioni di imposta previste dall'art. 13, comma 1, del TUIR: 1.840 euro - da commisurare al periodo di lavoro dell'anno - se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro e, comunque, non meno di 690 euro o, nel caso di lavoro a tempo determinato, di 1.380 euro. Corrisposti con riferimento al risultato conseguito nell'anno scolastico, i premi sono equiparati, ai fini della detraibilità, alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato. La detrazione spettante, quindi, non può essere inferiore a 1.380 euro.

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