L'esperto rispondeAgevolazioni

Assunzione agevolata lavoratore in Naspi

di Josef Tschoell

La domanda

Alla luce delle recenti indicazioni fonite dall'Inps in relazione all'esonero donne legge 178/2020 (mess. Inps 1421/2021) secondo cui i requisiti di accesso devono sussistere al momento della richiesta del beneficio, si chiede se in riferimento ad altra agevolazione (assunzione lavoratori in Naspi ex Legge 92/20129) l'incentivo possa essere o meno riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato di durata pari a 12 mesi attivato con lavoratore che all'epoca dell'assunzione a termine era beneficiario di Naspi.

L'Inps ha chiarito nella circ. n. 108/2018 che l'agevolazione contributiva per il contratto di apprendistato professionalizzante dei lavoratori che siano beneficiari di un trattamento di disoccupazione spetta solamente qualora gli stessi abbiano già ricevuto comunicazione dell'accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione ed assunti non precedentemente alla data di decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale. In precedenza l'Inps ha ritenuto nella circ. n. 175/2013 che la misura è chiaramente finalizzata alla creazione di stabile occupazione per i soggetti (percettori/destinatari ASpI) che ne sono sprovvisti, si potrà accedere all'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui, in forza della previsione contenuta all'articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato. Si ritiene, dunque, che in questo caso possa spettare la riduzione contributiva di cui all'art. 2, comma 10-bis, L. n. 92/2012.

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