Contratti a termine acausale in deroga
L'art. 19-bis del D.L. n. 18/2020 dispone che, considerata l'emergenza da COVID-19, ai datori che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. da 19 a 22 del medesimo decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 20, co. 1, lettera c), 21, co. 2, e 32, co. 1, lettera c), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione. Le deroghe ivi previste non riguardano l'obbligo di indicare la causale. La deroga alle causali è contenuta nell'art. 17 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che (al co. 1) dispone che all'art. 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (legge n. 77/2020), il co. 1 è così sostituito: in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma la durata massima totale di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta i contratti a termine, anche in assenza delle condizioni ex art. 19, co. 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il successivo co. 2 precisa che tali disposizioni hanno efficacia dal 23 marzo 2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.