L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Indennità trasferta autisti azienda del commercio

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un'azienda del settore commercio (CCNL confcommercio) corrisponde ai propri autisti un'indennità di € 13 per ogni giorno lavorato. Ogni giorno gli autisti si recano fuori comune Si chiede se questo importo possa essere considerato come trasferta esente pur in mancanza del requisito dell'occasionalità. Si precisa che non viene corrisposto il pasto agli autisti, per cui l'indennità è di fatto sostitutiva del pasto.

Solitamente a fronte del maggiore disagio patito dal lavoratore si attribuisce una indennità di trasferta che può assumere la forma di un rimborso spese di tipo misto (tra rimborso analitico delle spese di vitto/alloggio e quello forfettario, in parte documentato ed in parte corrisposto come indennità), forfettario o analitico. Nel sistema forfettario, che sembra quello applicato dalla azienda di cui al quesito, gli importi erogati sono esenti entro i limiti di 46,48 € al giorno per le trasferte nazionali. Diverso è il caso del "trasfertista abituale" o “lavoratore itinerante”, intendendo per tale il lavoratore subordinato destinato a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori dalla sede aziendale (es Cass. 15 ottobre 2015, n. 20833). In proposito, dopo numerosi contrasti interpretativi circa la distinzione della trasferta abituale dalla trasferta occasionale, il legislatore, con interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51 TUIR operata con il decreto legge 193 del 2016, ha chiarito che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 (trasfertisti abituali) sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro (elemento formale); b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (elemento sostanziale); c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (elemento retributivo). Il regime fiscale e contributivo di cui al citato comma 6 prevede la imponibilità limitata al 50% degli importi corrisposti. Mancando anche uno soltanto di questi ultimi tre requisiti, si rientra nel caso precedente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©