L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Il patto di stabilità con il lavoratore e l’imponibilità delle somme versate

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Il corrispettivo erogato a fronte del patto di stabilità stipulato con un lavoratore dipendente in costanza del rapporto di lavoro, deve essere assoggettato sia a tassazione ordinaria Irpef che a contribuzione? Tale importo concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del Tfr?

Nel patto o clausola di stabilità il corrispettivo concesso a fronte della limitazione contrattuale del libero recesso a carico del lavoratore, può assumere forme diverse (solitamente una maggiorazione della retribuzione o, più raramente, una obbligazione non-monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore), ma in ogni caso non può essere ricompreso nel minimo contrattuale costituzionalmente garantito, ossia deve essere separato ed ulteriore rispetto a quest'ultimo (v. ad es. Cass 14457/2017). Circa la imponibilità fiscale e previdenziale del corrispettivo erogato al lavoratore a fronte della sottoscrizione della clausola di stabilità nel contratto di lavoro, in omaggio al principio di onnicomprensività che caratterizza i redditi di lavoro dipendente e in base al quale appartengono a questa categoria tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, le somme erogate saranno imponibili fiscalmente. La imposizione sarà effettuata in via ordinaria se le relative somme saranno erogate mensilmente ed i relativi importi concorreranno a formare la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (Tfr). Sarà invece determinata con i criteri della tassazione separata se i relativi corrispettivi saranno elargiti al momento della cessazione del rapporto (secondo la clausola contrattuale sottoscritta dalle parti nel contratto di lavoro), con esclusione dal concorso delle relative somme ai fini del calcolo del Tfr. Dalla imponibilità ai fini fiscali consegue anche la imponibilità ai fini contributivi in omaggio al generale principio di unificazione delle basi imponibili.

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