Welfare aziendale
La concessione gratuita al dipendente della barca intestata all'azienda, da utilizzare per le vacanze, può rientrare nel campo di applicazione dell'art. 51, c. 2, lett.f) del TUIR dato che soddisfa una delle finalità individuate dall'art. 100 richiamato dalla norma e più precisamente quella ricreativa. Però, affinché non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente, è necessario che le spese per il suo utilizzo (carburante, skipper, rifornimento cambusa, ecc.) siano sostenute direttamente ed integralmente dal datore di lavoro oppure dal lavoratore. E se sostenute dal dipendente, quest'ultimo non può richiederne il rimborso. Medesimo discorso vale per l'eventuale casa di proprietà aziendale concessa ai dipendenti per il soggiorno vacanziero.