CIG in deroga
La norma fa riferimento ai “datori di lavoro privati di cui all'art. 8, comma 1, D.L. n. 41/2021”. Quest'ultimo prevede come ambito di applicazione “i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e che possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. I citati provvedimento non fanno riferimento alla dimensione aziendale e, di conseguenza, si ritiene che il contratto di solidarietà introdotto dall'art. 40, comma 1, del D.L. n. 73/2021 possa essere stipulato anche da parte dei datori di lavoro che abbiano meno di 15 lavoratori alle proprie dipendenze.