L'esperto rispondeContrattazione

Apprendistato e sgravio ex L.205/2017

di Josef Tschoell

La domanda

Lo sgravio contributivo per il datore (che ha confermato l'apprendista al termine del periodo formativo) decorrente tra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese successivo al consolidamento del rapporto (purché il giovane non abbia superato i 30 anni) è ancora applicabile nel 2021 nonostante quanto affermato dal comma 13 art.1 L. 178/2020.

L'art. 1, comma 106, L. n. 205/2017 dispone che “l'esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Tale esonero ha carattere strutturale. L' art. 1, comma 13, L. n. 178/2020 richiamato nel quesito fa riferimento alla maggiorazione dell'esonero contributivo della legge di bilancio 2021. Si ritiene che il senso sia quello che non si applica la maggiorazione (di 6.000 Euro annui) per l'esonero a favore degli apprendisti con i quali è proseguito il rapporto di lavoro al termine del periodo formativo. In ogni caso l'art. 1, comma 106, L. n. 205/2017 non è stato abrogato. Di conseguenza, l'esonero nella misura ivi prevista è applicabile. Lo stesso Inps, nella circ. n. 56/2021 conferma tale orientamento e ritiene applicabile per questi casi il solo regime agevolato di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (rinviando alla circ. n. 4/2018).

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