Benefici contributivi disabile
L'Inps ha chiarito nella circ. n. 99/2016 che l'incentivo, in forza del disposto dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: - dimissioni volontarie; - invalidità`; - pensionamento per raggiunti limiti d'età`; - riduzione volontaria dell'orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa. Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale. Inoltre, l'art. 33, paragrafo 4, del citato Regolamento (CE) dispone che fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa. Di conseguenza non appare che l'Inps possa revocare i benefici contributivi già fruiti fino alla data di chiusura del rapporto di lavoro se in precedenza sono state rispettate le diverse condizioni poste dalla normativa.