L'esperto rispondeContrattazione

Cassa Covid-19 e deroghe ai contratti a termine

di Alberto Bosco

La domanda

Un'azienda che, nel corso della pandemia, non ha mai fruito della CassaCovid 19, poteva utilizzare le disposizioni in materia di proroga e rinnovi dei contratti a termine in deroga all'art. 21 Dlgs 81/2015 o poteva fruirne solo se in costanza di Cassa Integrazione Covid e nel caso in cui ne fruisse? L'art. 93 del DL 34/2020 cita solo l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e non fa riferimento, come il cura Italia, ai "datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. 19 e 22 del DL 18/2020.

Iniziamo quindi con il precisare che l'art. 93, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (nel testo vigente), dispone che, vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Tale norma ha effetto dal 23 marzo 2021, nella sua applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti, e potenzialmente riguarda tutti i datori di lavoro. Invece, l'articolo 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge n. 27/2020), dispone che - considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del medesimo decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 20, co. 1, lett. c), 21, co. 2, e 32, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione. Tale deroga riguarda il divieto di stipulare contratti a termine e di somministrazione nelle unità produttive ove è in corso una sospensione o riduzione dell'attività di lavoratori che svolgono le medesime mansioni dei dipendenti a termine e l'obbligo di rispettare il cd. stop and go tra 2 successivi contratti a termine ma deve trattarsi di datori di lavoro che ricorrono alle sole integrazioni salariali di cui al citato D.L. n. 18/2020.

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