Contratto a termine e proroga
L'articolo 93, co. 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), nel testo oggi vigente stabilisce che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, co. 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Alla luce di quanto sopra si ritiene quindi corretto – ove si tratti della prima assunzione a termine di quel dipendente – stipulare il primo contratto “acausale”, per esempio, dal 1° agosto al 30 dicembre 2021, e quindi prorogare tale rapporto (entro il 31 dicembre prossimo) per un massimo di altri 12 mesi.