Indennità varie CCNL enti culturali (Federculture)
Le indennità sono generalmente previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale ed hanno la funzione di compensare lo svolgimento di lavori che comportano maggiori oneri e difficoltà al lavoratore. I criteri e le modalità di erogazione sono normalmente stabiliti dai contratti collettivi di categoria o aziendali. In taluni casi la corresponsione di indennità particolari è prevista dalla legge come ad esempio l'indennità di mansione per i centralinisti ciechi (art. 9, L. 113/1985) e l'indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica (L. 460/1988). Secondo quanto previsto dall'art. 63 del CCNL in commento, le indennità possibili per le Aziende aderenti a FEDERCULTURE sono, oltre a quelle di funzione quadri, forfettario straordinario, lavoro domenicale, turni avvicendati e reperibilità, anche le seguenti: - indennità di cassa; - indennità di trasferta; - indennità di disagio. Non sono ammesse altre tipologie di indennità. Eventuali indennità derivanti da precedenti regolamentazioni contrattuali nazionali e/o aziendali, non più contemplate nel CCNL, vengono mantenute in cifra fissa mensile non assorbibile come assegno ad personam, qualora il trattamento complessivo annuo di fatto percepito risulti superiore a quello assicurato dalla retribuzione globale annua del presente CCNL. Nella fattispecie di cui al quesito, pertanto, in assenza di contrattazione aziendale, non è possibile attribuire al dipendente indennità diverse da quelle summenzionate. Tuttavia, nulla vieta riconoscere, per la particolarità di una mansione o l'elevato grado di responsabilità collegato alla stessa, una somma aggiuntiva della retribuzione a titolo di superminimo.