Permessi studio
L'azienda, non occupando almeno 5 dipendenti, non è tenuta a riconoscere i permessi per la frequentazione di corsi di studio di cui all'art. 44 del CCNL richiamato. Rimane fermo che se il dipendente ha almeno 5 anni di anzianità potrà chiedere il congedo per la formazione di cui al successiva art. 45 (che l'azienda potrà negare al sussistere dei presupposti di cui alla medesima disposizione). Rimane inoltre fermo che, ai sensi dell'art. 10 della L. 300/1970, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole primaria, secondaria e di qualificazione professionale hanno diritto a turni di lavoro che permettano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.