L'esperto rispondeRapporti di lavoro

TFR e dipendente è deceduto

di Nobis Gianfranco

La domanda

Un dipendente è deceduto il 28 giugno. Divorziato con un solo figlio maggiorenne. Quest'ultimo ha dichiarato di voler rinunciare all'eredità. Come devo comportarmi? liquido comunque in capo al defunto i ratei e le retribuzioni di giugno, separando solo TFR e mancato preavviso in quanto non entrano nell'asse ereditario? contabilmente queste competenze non verranno mai pagate?

Nel rispetto delle disposizioni di legge in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per decesso del lavoratore il rapporto di lavoro si risolvere per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ed in base alle disposizioni dell'articolo 2118 del Codice Civile, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dalla contrattazione collettiva. Il riconoscimento del TFR, dell'indennità di mancato preavviso, delle competenze per la prestazione non percepita dal De Cuius unitamente alle somme spettante a titolo di ratei deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in tema di successione ereditaria (Corte Costituzionale 8/1972) oppure in base a quanto disposto un eventuale testamento. Tale liquidazione per altro può avvenire solo se uno tra gli eredi presenti al datore di lavoro il certificato di morte, l'atto notorio o certificato sostitutivo da cui risultino i beneficiari, il decreto del giudice tutelare in caso di minori, codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun erede ed il certificato di stato di famiglia del lavoratore defunto. Nel caso in esame quindi, il riconoscimento delle somme in caso di rinuncia di uno degli aventi diritto, deve avvenire prendendo a riferimento le norme in tema di successione in assenza del coniuge. Dal punto di vista operativo appare corretto indicare nell'ultimo cedolino del De Cuius il valore della contribuzione a questo imputabile relativamente all'indennità di mancato preavviso, alla retribuzione non percepita e alla liquidazione di ogni somma soggetta a contribuzione. Il valore netto dell'ultimo cedolino, paga può essere quindi azzerato per poi essere riconosciuto ad ogni legittimo erede quando gli stessi saranno noti al datore di lavoro. Con il cedolino di liquidazione agli eredi sarà possibile erogare il netto residuo, la liquidazione del TFR, l'indennità di mancato di preavviso al netto della contribuzione già addebitata al De Cuius e l'importo relativo alle altre competenze spettanti e della retribuzione sospesa, anch'esse al netto della contribuzione già addebitata. Dal punto di vista fiscale, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno tassati in base all'aliquota del TFR mentre le restanti somme residue dovranno essere assoggettate al 23% (aliquota prevista per il primo scaglione di reddito).

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