L'esperto rispondeContrattazione

Elemento di garanzia retributiva

di Rozza Alberto

La domanda

Il ccnl alimentari piccola industria prevede l'erogazione dell'elemento di garanzia retributivo per tutte quelle aziende prive di contrattazione aziendale ed indipendentemente dalla forza aziendale. L'erogazione dello stesso è da ritenersi obbligatoria per tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia di contratto (determinato, indeterminato, apprendista), dall'orario di lavoro (part-time, full-time)? In caso di part-time è da riproporzionare? è obbligatorio anche nel caso in cui un lavoratore percepisse una retribuzione superiore a quella prevista da ccnl?

Ai sensi dell'art. 53 del CCNL Alimentari PMI, le imprese che non riescano ad individuare parametri da migliorare e/o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio per obiettivi, sono tenute ad erogare un Elemento di Garanzia Retributiva, i cui importi: - sono assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga agli istituti in commento; - sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il TFR. Nel silenzio della contrattazione collettiva nazionale, si ritiene che i citati importi debbano essere riconosciuti a tutti i lavoratori, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, anche part time (in questo caso, gli stessi devono essere riproporzionati). Inoltre, devono essere riconosciuti anche ai lavoratori che percepiscano una retribuzione superiore a quella prevista dal CCNL (si suppone per effetto di superminimo non avente le medesime finalità degli istituti disciplinati dall'art. 53 del CCNL).

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