L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Cumulo cig e nuova occupazione

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

La circolare inps 107/2010 stabilisce la piena cumulabilità e compatibilità, in caso di cassa integrazione e nuovo impiego, tra un contratto a tempo pieno e un contratto part time purchè le due attività siano compatibili nel limite dell'orario massimo settimanale. Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto, nel nuovo contratto, 48 ore di lavoro settimanali (quello che riteniamo essere il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale), tale compatibilità e cumulabilità è esclusa a prescindere dalla sovrapponibilità degli orari di lavoro?

Un lavoratore può svolgere contemporaneamente più lavori allo stesso tempo posto che non vi sono norme che lo vietano espressamente (si veda la circ. Minlav 8/2005), purché nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro (quindi durata massima dell'orario lavorativo, riposi ec.) e delle eventuali norme contrattuali. La logica è quella di evitare il logoramento psico-fisico del lavoratore, consentendogli la fruizione dei necessari riposi (giornalieri ed infrasettimanali), e garantirgli il tempo libero necessario per attendere alle ordinarie esigenze della sua vita di relazione. In materia di lavoro prestato contestualmente alla percezione di una indennità di integrazione salariale (che sia ordinaria o in deroga), il decreto legislativo n. 148/2015 (la norma riprende quasi pedissequamente l'abrogato articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 788/1945) stabilisce che, il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. In linea di massima, quindi, l'integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate ed il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l'integrazione salariale. La giurisprudenza in materia, tuttavia, ha mitigato tali regole esprimendosi nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale, comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto, ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa. Pertanto se il lavoratore inizia un nuovo lavoro subordinato a tempo pieno purché indeterminato (Cass 195/1995) durante la percezione dell'indennità di integrazione salariale, perde quest'ultima per la contestuale cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento. Al contrario è pienamente legittima la coesistenza di una nuova attività lavorativa intrapresa in ore della giornata o in giorni diversi dalle ore o dai giorni in cui si collocava la prestazione lavorativa sospesa. Ad esempio per un lavoratore impiegato full time, posto in cassa integrazione, che “arrotonda” l'indennità impiegandosi nelle ore serali in un ristorante come cameriere per poche ore al giorno, la cumulabilità, come peraltro precisato dall'INPS, sarà totale purché nel rispetto delle regole che disciplinano la durata massima dell'orario di lavoro. Secondo l'INPS tale compatibilità sarebbe assicurata nel caso in cui i due rapporti di lavoro (quello che dà origine alla integrazione e quello di nuova occupazione) siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell'orario ordinario giornaliero) sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati), oppure tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell'orario massimo settimanale di lavoro. Nel caso rappresentato nel quesito la compatibilità dovrebbe sussistere se il limite delle 48 ore (inclusi gli straordinari) si calcola con riferimento ad entrambi le attività lavorative; sarebbe invece esclusa ove tale limite faccia riferimento alla sola nuova occupazione.

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