L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Decorrenza Malattia e visita ambulatoriale

di Nobis Gianfranco

La domanda

Si prenda il caso di un lavoratore che si reca dal medico in visita ambulatoriale il 17/09 e dichiari di essere ammalato dal giorno precedente, 16/09. Il medico rilascia certificato di malattia dal 16/09. Il vademecum INPS sulla certificazione di malattia, a pag. 4, dice che l'INPS riconosce malattia il giorno precedente solo per le visite domiciliari e non per quelle ambulatoriali. Come va trattata, dunque, la giornata del 16/09 ? Intendo sia a livello di giustificativo assenza, sia a livello di conteggio del periodo di carenza e sia a livello di calcolo nel comporto. Lavoratore operaio ccnl commercio.

In base alle previsioni dell'articolo 25 della Legge 183/2010 (Collegato Lavoro) dal giorno 13 settembre 2011, la trasmissione delle certificazioni di malattia all'interno nel settore privato può avvenire unicamente per via telematica. Da tale data infatti è stato uniformato il regime di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia per i dipendenti dei settori pubblico e privato, ivi compresi gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del SSN o con esso convenzionati. Restano escluse dalla modalità di gestione telematica, in attesa dell'adeguamento dei sistemi informativi (Circolare INPS n.117/2011) le assenze per malattia determinate da visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche, le quali possono essere certificate anche da un medico o da una struttura privata attraverso un certificato in forma cartacea. Per effetto della connotazione tecnica dei flussi che i medici inviano al SAC, al fine rendere consultabili ai datori di lavoro le attestazioni di malattia dei propri dipendenti, non è consentito al Medico il rilascio di un certificato in data antecedente a quella di effettuazione della visita. Il contenuto della certificazione telematica viene infatti dettagliato dall'allegato 3 alla Circolare n.113/2013 il quale indica tra le informazioni necessarie la compilazione dei campi “data rilascio” e “data inizio” ed in caso di incongruenza con la data di emissione del certificato non ne permette l'invio. Sul punto appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale afferma che: "...risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato" (C. Cass. V Sez. Pen. 29.01.2008, n. 445). Nel caso in esame, dunque, nel rispetto delle disposizioni di legge, il datore di lavoro dovrà comunque dar corso a quanto attestato dal certificato telematico inviato dal medico del SSN (o convenzionato). Il lavoratore, quindi, dal giorno 16/09 è giustificato ai fini dell'assenza dal lavoro con diritto alla percezione del trattamento di malattia, il quale decorre dal termine dei tre giorni di carenza. Ai fini del superamento del periodo di comporto occorrerà computare i giorni malattia decorrenti dal 16/09, come attestato dal Medico con il rilascio del certificato. Ad analoghe considerazioni si giunge anche nell'ipotesi in cui il certificato di malattia sia stato rilasciato in modalità cartacea qualora non ne sia stata possibile la trasmissione telematica da parte del Medico.

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