Decorrenza Malattia e visita ambulatoriale
In base alle previsioni dell'articolo 25 della Legge 183/2010 (Collegato Lavoro) dal giorno 13 settembre 2011, la trasmissione delle certificazioni di malattia all'interno nel settore privato può avvenire unicamente per via telematica. Da tale data infatti è stato uniformato il regime di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia per i dipendenti dei settori pubblico e privato, ivi compresi gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del SSN o con esso convenzionati. Restano escluse dalla modalità di gestione telematica, in attesa dell'adeguamento dei sistemi informativi (Circolare INPS n.117/2011) le assenze per malattia determinate da visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche, le quali possono essere certificate anche da un medico o da una struttura privata attraverso un certificato in forma cartacea. Per effetto della connotazione tecnica dei flussi che i medici inviano al SAC, al fine rendere consultabili ai datori di lavoro le attestazioni di malattia dei propri dipendenti, non è consentito al Medico il rilascio di un certificato in data antecedente a quella di effettuazione della visita. Il contenuto della certificazione telematica viene infatti dettagliato dall'allegato 3 alla Circolare n.113/2013 il quale indica tra le informazioni necessarie la compilazione dei campi “data rilascio” e “data inizio” ed in caso di incongruenza con la data di emissione del certificato non ne permette l'invio. Sul punto appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale afferma che: "...risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato" (C. Cass. V Sez. Pen. 29.01.2008, n. 445). Nel caso in esame, dunque, nel rispetto delle disposizioni di legge, il datore di lavoro dovrà comunque dar corso a quanto attestato dal certificato telematico inviato dal medico del SSN (o convenzionato). Il lavoratore, quindi, dal giorno 16/09 è giustificato ai fini dell'assenza dal lavoro con diritto alla percezione del trattamento di malattia, il quale decorre dal termine dei tre giorni di carenza. Ai fini del superamento del periodo di comporto occorrerà computare i giorni malattia decorrenti dal 16/09, come attestato dal Medico con il rilascio del certificato. Ad analoghe considerazioni si giunge anche nell'ipotesi in cui il certificato di malattia sia stato rilasciato in modalità cartacea qualora non ne sia stata possibile la trasmissione telematica da parte del Medico.