L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Green-pass D.L. 127 21/09/21

di Gallo Mario

La domanda

Un dipendente di studio odontoiatrico ad oggi non vaccinata. Il datore di lavoro ha segnalato alla ASL la dipendente come da disposizioni del D.L. 44 01/04/21, ma la dipendente non è mai stata contattata. Alla luce del D.L. in oggetto si chiede se i dipendenti degli studi odontoiatrici dal 15/10/21 rientrino nelle disposizioni del D.L.127 21/09/21 e quindi considerati assenti ingiustificati, o si debba aspettare il dispositivo della ASL come da D.L. 44 01/04/21?

L'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, stabilisce che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art.1, c. 2, della legge 1° febbraio 2006, n.43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. L'assolvimento di tale obbligo vaccinale costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La stessa norma prevede, inoltre, al c.3 e ss. un'articolata e a tratti farraginosa procedura finalizzata all'accertamento dell'adempimento di tale obbligo, incentrata sulla segnalazione alla pubblica amministrazione del nominativo del lavoratore che non risulta vaccinato e l'attivazione da parte della competente azienda sanitaria locale di una serie di azioni, tra cui l'invito all'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del c. 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. L'atto di accertamento dell'azienda sanitaria locale dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, notificato sia all'interessato che al datore di lavoro oltre che all'Ordine di appartenenza, determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2; in particolare, il c.8 stabilisce che ricevuta la comunicazione il datore di lavoro “…..adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Tale sospensione ha, comunque, carattere temporaneo in quanto mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per altro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, c. 2 e 2-bis del D.L. n.18/2020, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro è tenuto adibire i lavoratori a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Appare evidente, quindi, che tale procedura, qui brevemente richiamata per sommi capi, accorda diverse garanzie al lavoratore interessato e ciò in ragione del carattere straordinario dell'obbligo vaccinale in questione che, almeno per il momento, è stato imposto solo per gli operatori di tale comparto; si tratta, quindi, di un regime speciale come emerge anche dal disposto dell'art. 3, c.1, del D.L. n.127/2021, che nell'introdurre l'obbligo generalizzato della certificazione verde COVID-19 stabilisce che “Resta fermo quanto previsto …….. dagli articoli 4 e 4 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”. Tale disposizione, quindi, mantiene ferma la disciplina particolare del D.L. n.44/2021 e per tali rapporti di lavoro sembra dare prevalenza all'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale emesso dall'azienda sanitaria locale – che, nel caso di specie, appare opportuno che sia contattata per chiarimenti – anche se la mancanza di specifiche norme di coordinamento tra i due apparati normativi comporta che trattasi di un profilo problematico e, per tale motivo, è auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore. Per altro va anche rilevato che il Tribunale di Roma, Sezione feriale lavoro, con tre pronunce distinte ma di tenore analogo (Ordinanze n. 79833, 79834 e 79835 del 16 agosto 2021), ha respinto i ricorsi cautelari di tre sanitari, posti in aspettativa non retribuita per tre mesi dall'azienda presso cui operavano, per rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 e l'impossibilità di impiegarli in mansioni alternative; sulla base di quanto prevede il già richiamato art. 4 del D.L. n. 44/2021, il giudice ha ribadito l'importanza della vaccinazione che assume la duplice veste di obbligo a tutela della salute pubblica e di requisito essenziale per lo svolgimento di determinate attività in condizioni di sicurezza, richiamando anche l'art. 2087 c.c. Inoltre, secondo il giudice l'adesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19 può assumere rilievo per lo svolgimento della prestazione lavorativa, rappresentando un onere per i lavoratori e incidendo anche sul giudizio medico d'inidoneità alle mansioni espresso dal medico competente (cfr. art. 41 D.Lgs. n.81/2008).

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