L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Donazione volontaria dopo cessazione attività

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un professionista, datore di lavoro, nei prossimi mesi, cesserà la propria attività e andrà in pensione. Sarebbe sua volontà, alla fine del rapporto di lavoro, erogare ai propri dipendenti una somma a titolo di riconoscenza per il lungo e impeccabile servizio prestato. La somma sarebbe aggiuntiva rispetto alle dovute competenze di fine rapporto. Tale erogazione, potrebbe essere strutturata nella forma della Donazione rimuneratoria ex art. 770 cc? Quindi al di fuori del rapporto di lavoro e della busta paga?

La donazione remuneratoria consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dovere adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volto a compensare i servizi resi dal donatario (ad es. Cass. 3 marzo 2009, n.5119, ha escluso la donazione remuneratoria con riferimento all'atto dispositivo posto in essere a titolo di gratitudine e compenso per l'assistenza, la cura e l'amministrazione ricevute per un considerevole periodo). Nel caso di specie l'atto di liberalità sarebbe posto in essere in corrispondenza della cessazione della attività e, pertanto, sarebbero esclusi intenti “secondari” che potrebbero configurare una sorta di corrispettivo “mascherato” (magari a fronte di un incremento della fidelizzazione dei lavoratori). Ad esempio la assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti non potrebbe configurare una donazione remuneratoria ai sensi dell'articolo 770 c.c., in quanto tale operazione, lungi dall'essere ispirata da motivazioni genuinamente altruistiche, è molto spesso mirata ad un incremento della reddititività della società, del grado di fidelizzazione dei dipendenti ec.. Nei termini prospettati, pertanto, ed in quanto aggiuntiva e del tutto scollegata dalle competenze dovute ai dipendenti in conseguenza del rapporto di lavoro, la erogazione a titolo di donazione remuneratoria di cui al quesito sembrerebbe legittima. E' appena il caso di ricordare che l'istituto soggiace alle forme prescritte dall'articolo 782 del codice civile (atto pubblico a pena di nullità).

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