L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Smart working all'estero

di Rozza Alberto

La domanda

Un lavoratore assunto in smart working da azienda italiana si trasferisce, per motivi personali, in Germania da dove continua a lavorare da remoto. Ai fini previdenziali va applicata la legislazione tedesca? Abbiamo fatto un quesito all'INPS il quale sostiene che va appunto applicata la legislazione tedesca ma il lavoratore può inoltrare, tramite sede inps regionale, una richiesta di deroga ricorrendo all'art. 16 REG. 883/2004. E' corretto? L'unico riferimento che abbiamo trovato è il messaggio INPS 9751 30 aprile 2008 che parla del telelavoro. Ai fini fiscali se il lavoro all'estero dura meno di 183 giorni è possibile applicare la legislazione italiana?

Dal punto di vista fiscale, l'art.15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Germania prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente (nel caso del quesito in Italia) riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (Italia), a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente (Germania). Se l'attività è quivi svolta (Germania), le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato (Germania). In sostanza, la norma prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario (Italia), a meno che l'attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell'altro Stato contraente (Germania): ipotesi in cui i predetti emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi. Il medesimo articolo 15 prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza (Italia) anche per i redditi erogati in corrispettivo di un'attività di lavoro subordinato svolta nell'altro Stato (Germania) quando ricorrono congiuntamente le seguenti tre condizioni: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato (Germania) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato (Germania); e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato (Germania). A tal fine è necessario definire che cosa si intenda per luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa, nella particolare ipotesi di svolgimento della prestazione medesima nella modalità smart working. Può essere utile richiamare quanto precisato dall'Agenzia delle entrate (Risposta interpello n. n. 626 del 27 settembre 2021 sul telelavoro) secondo cui per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato. In conclusione, se l'attività lavorativa viene svolta sempre in smart working in Germania, il reddito percepito sarà soggetto ad imposizione sia in Italia che in Germania. Il lavoratore potrà comunque recuperare quanto versato in Germania sotto forma di credito d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Invece, se sussistono le 3 condizioni sopra richiamate individuate dall'art. 15 della Convenzione la tassazione avverrà esclusivamente in Italia. Riguardo all'ambito previdenziale, l'art. 11, par. 3, lett. a) del Reg. CE 883/1994, sancisce il principio della territorialità secondo il quale il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale del Paese in cui è prestata l'attività lavorativa. Lo stesso Regolamento prevede deroghe al principio generale in caso di distacco o trasferta, che non trovano applicazione quando il trasferimento è volontario e non dettato da esigenze aziendali. Nel caso in esame, il principio di territorialità trova piena applicazione ed il datore di lavoro, così come il lavoratore, dovranno pagare i contributi assistenziali e previdenziali nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

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