L'esperto rispondeContrattazione

Comporto prolungato Metalmeccanici e retribuzione

di Callegaro Cristian

La domanda

Un Operaio CCNL Metalmeccanici Industria, con anzianità di servizio fino a 3 anni, ha maturato il diritto al comporto prolungato (274 giorni) per evento continuativo con assenza ininterrotta. Decorsi i 180 giorni INPS e fino alla scadenza del comporto prolungato, l'azienda è obbligata ad erogare la retribuzione totalmente a suo carico? Oppure è tenuta alla sola conservazione del posto senza retribuzione? Cordiali saluti.

In riferimento a quesito, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti prevede quanto segue. In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nell'ipotesi di evento morboso continuativo. In tal caso il comporto prolungato è pari a 274 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti. I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Per quanto riguarda il trattamento economico durante la malattia, per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia. Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale. Il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro, al trattamento economico previsto dal contratto collettivo. In particolare, per lavoratori con anzianità di servizio fino a tre anni compiuti, gli stessi avranno diritto all'intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui. Si ritiene, pertanto, che per il periodo successivo al 180° giorno di malattia spetti al lavoratore l'integrazione a carico dell'azienda pari all'80% della retribuzione globale.

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