L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Datore di lavoro RSPP ingegnere

di Gallo Mario

La domanda

Presso una azienda, il datore di lavoro è in possesso della laurea in ingegneria civile (ante riforma). Essendo il laureato in tale materia è esonerato dalla frequenza dei corsi per RSPP moduli A e B (art. 32 - D.lgs. 81/2008). Si chiede se l'esonero valga anche in relazione ai corsi di cui all'art. 34, comma 2 (da 16 a 48 ore) nel caso di svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, del ruolo di RSPP?

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è intervenuto sulla formazione delle figure della prevenzione; più precisamente, l'art. 32, c.1, lett. c), d) di tale provvedimento ha introdotto alcune semplificazioni finalizzate a evitare la sovrapposizione di attività formative in capo ai singoli soggetti che molto frequentemente partecipano, sia pure con una diversa qualità, a corsi diversi ma che hanno per oggetto gli stessi argomenti. In particolare, all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008, è stato inserito il comma 5 - bis, in base al quale in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dallo stesso decreto, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto il credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. In attuazione di tali disposizioni l'allegato III dell'Accordo Stato - Regioni 7 luglio 2016, prevede un articolato sistema di esoneri dai corsi, attraverso il riconoscimento di crediti e alcune condizioni per fruirne. Per la fruizione l'Accordo non prevede una documentazione specifica da esibire ma, sulla falsariga di quanto stabilito per i docenti formatori dal Decreto interministeriale 6 marzo 2003, dispone che “Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle Condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale - con qualunque mezzo idoneo allo scopo - dell'avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo”. I crediti possono essere totali, con il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato, oppure parziali con il riconoscimento, quindi, solo di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti. Pertanto, sulla base di quanto si evince dal predetto allegato nel caso in cui il RSPP ha frequentato i moduli A, B e C del corso previsto per tale figura ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n.81/2008 – e degli accordi Stato – Regioni 26 gennaio 2006 o 7 luglio 2016 – è previsto l'esonero totale dal corso per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione ex art.34 del D.Lgs. n.81/2008, rispettivamente di 16, 32 e 48 ore in base al livello di rischio (cfr. allegato III, riga 1, Accordo 7 luglio 2016). A quanto sembra di capire analogo esonero totale del corso per datori di lavoro ex art.34 del D.Lgs. n.81/2008, si applica anche nei confronti di coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B del corso per RSPP, in virtù di quanto previsto dall'art.32, c.5, del D.Lgs. n.81/2008 (si veda anche l'allegato 1 dell'Accordo 7 luglio 2016), ma che abbiano frequentato il modulo C previsto per il citato corso per RSPP secondo gli Accordi Stato – Regioni 26 gennaio 2006 o 7 luglio 2016 (cfr. allegato III, riga 2, Accordo 7 luglio 2016).

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