L'esperto rispondeAgevolazioni

Incentivo assunzione disabili art. 13 L. 68/99

di Nobis Gianfranco

La domanda

Premesso che l'incentivo viene riconosciuto solo se l'assunzione del lavoratore disabile comporta un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori in forza nei 12 mesi precedenti, si chiede se tale requisito è sempre richiesto o è necessario solo se l'incentivo è oltre il limite del de minimis (200.000 euro nel triennio di rif.) ?

Il legislatore, con il novellato articolo 13 legge 68/1999 (per effetto dell'articolo 10 del D.lgs.151/2015) ha previsto un incentivo di tipo economico a favore dei datori di lavoro, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto. L'INPS ha disciplinato in via attuativa la misura attraverso la circolare n.99 del 13/06/2016. L'incentivo viene riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano natura di imprenditore. La durata della misura e la relativa entità variano in funzione del tipo di assunzione (o trasformazione) ed in relazione alla disabilità da cui è affetto il soggetto. L'esonero contributivo è quindi fruibile per le seguenti tipologie di lavoratori in misura variabile: • Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra – incentivo pari al 70% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per la durata di 36 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato • Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. Incentivo pari al 35% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per la durata di 36 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato • Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Incentivo pari al 70% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per la durata di 70 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, oppure per la durata del rapporto di lavoro in caso di contratto a termine. L'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti valutando Il numero di dipendenti occupati in unità di lavoro-anno (ULA). Tra i requisiti necessari alla fruizione del beneficio vi è anche il rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato ai sensi del Regolamento Europeo 1407/2013 (De Minimis), recentemente modificato dal Temporary Framework a causa della crisi sanitaria da SarsCovid-2. Infine, occorre valutare che nel caso l'assunzione o la trasformazione sia stata effettuata al fine di coprire la Quota di Riserva di cui la Legge 68/99 l'azienda può lecitamente derogare ai principi generali in materia di incentivi nei rapporti di lavoro previsti dal D.lgs. 151/2015. In considerazione di quanto evidenziato si conferma che l'incremento occupazionale netto dovrà essere realizzato a prescindere dal superamento dei limiti previsti dal regolamento De Minimis. Al riguardo risulta utile sottolineare quanto dichiarato dal Ministero del Lavoro con l'interpello 34/2014 attraverso il quale è stato specificato che l'azienda potrà verificare nei 12 mesi successivi l'assunzione agevolata se l'incremento occupazionale sia effettivamente realizzato o meno. Rispetto alla verifica dell'incremento occupazionale l'azienda potrà quindi valutare se: • Beneficiare delle agevolazioni dal primo mese di assunzione “stimando” l'incremento del numero dei lavoratori nei 12 mesi seguenti l'assunzione. Al termine di detto periodo, l'azienda dovrà poi determinare l'effettiva media occupazionale e riscontrare se tale incremento sia avvenuto o meno. In caso positivo, come affermato dal Ministero, lo sgravio si consolida, in caso contrario, il beneficio andrà restituito. • Posticipare la fruizione del beneficio di 12 mesi in modo da determinare in modo effettivo l'incremento occupazionale. Il secondo procedimento, evidentemente più prudenziale rispetto il precedente, evita di dover restituire un beneficio (dopo mesi) in quanto non spettante. In conclusione, solo per la misura agevolativa IO LAVORO ( terminata il 31/12/2020) il legislatore aveva dato la possibilità di derogare al De Minimis nel caso in cui l'assunzione avesse realizzato l'incremento occupazionale netto. Tale opportunità, tuttavia, non si estende al beneficio previsto dall'articolo 13 della Legge 68/1999.

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