Licenziamento per giusta causa e malattia
La prima questione da verificare è se l'insubordinazione sia “lieve” oppure “grave”: molti contratti collettivi, infatti, sanzionano la prima con una sanzione solamente conservativa, e la seconda anche con il licenziamento. Premesso che la questione non è del tutto “piana”, ad avviso di parte della giurisprudenza, la malattia intervenuta dopo la contestazione del fatto (o, meglio ancora, dopo che questo è stato commesso), non impedisce lo svolgersi dell'azione disciplinare. Secondo Cass. 10 ottobre 2013, n. 23063, per esempio, l'art. 2110 cod. civ. prevede la non recedibilità dal rapporto durante lo stato di malattia, salvo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, il licenziamento per giusta causa. Inoltre, l'articolo 1, co. 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dispone che il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.